Art. 4.
(Comitato interministeriale
per la sicurezza nazionale).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale (CISN) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza.
      2. Il CISN elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi organismi facenti parte del Sistema di informazione e sicurezza nazionale e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
      3. Il CISN è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'informazione per la sicurezza.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CISN, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, il direttore generale del DIS, i direttori dell'ISE e dell'ISI, nonché gli ulteriori soggetti di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.